Iperammortamento Industry 4.0 e superammortamento software

Le aziende fornitrici di macchinari assoggettabili agli iper/super-ammortamenti Industry 4.0 nei prossimi due anni (2017-2018) avranno un vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti che non possano offrire queste caratteristiche. Infatti i clienti preferiranno l’acquisto di macchine, sistemi e dispositivi in grado di beneficiare del vantaggio fiscale.

Per queste aziende fornitrici di hardware industriale è quindi una priorità adattare le proprie forniture e integrarle con componenti software e “cloud” in modo che siano assoggettabili agli incentivi e quindi competitive sul mercato.

Qua sotto trovate una piccola guida alla lettura del decreto che introduce i iper/super-ammortamenti Industry 4.0, con evidenziate le parti dove simevo s.r.l. vi può affiancare, fornendo il software e servizi necessari a rendere le vostre macchine “smart” e allineate al piano nazionale Industria 4.0.

Non esitate a contattarci se desiderate avviare un progetto Industria 4.0 con noi !


industry4

Nell’ambito del “Piano nazionale Industria 4.0” il disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” ha introdotto un iperammortamento al 250% per i beni digitali legati a Industry 4.0, ed un superammortamento del 140% per i relativi software, come da articolo 3 commi 2 e 3 rispettivamente:

Art. 3. (Proroga e rafforzamento della disciplina relativa alla maggiorazione della deduzione di ammortamenti).

  1. Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», per gli investimenti, effettuati nel periodo indicato al comma 1, in beni materiali strumentali nuovi compresi nell’elenco di cui all’allegato A annesso alla presente legge, il costo di acquisizione è maggiorato del 150 per cento.
  2. Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 2 e che, nel periodo indicato al comma 1, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell’elenco di cui all’allegato B annesso alla presente legge, il costo di acquisizione di tali beni è maggiorato del 40 per cento.
  3. Per la fruizione dei benefìci di cui ai commi 2 e 3, l’impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni
    legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

  4. La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

  5. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Nel tomo II, Allegato A (Articolo 3, comma 2) pagina 237 sono dettagliati i beni assoggettati all’iperammortamento del 250% cioè i “beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»“:

Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti:

… segue un elenco onnicomprensivo di macchine utensili, di trasformazione, deformazione plastica, assemblaggio, giunzione, saldatura, confezionamento e imballaggio, de-produzione e riconfezionamento, robot, macchine per la manifattura additiva, macchine, fino ai magazzini automatizzati.

A queste macchine si deve applicare una prima serie di requisiti “base”, queste sono caratteristiche abbastanza scontate:

Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:

Infine segue un elenco di requisiti, sistemi e dispositivi “innovativi”.

Da qui in avanti ai punti evidenziati in giallo potrebbe entrare in gioco la collaborazione con simevo !

Innanzitutto tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici (cyber-physical system = designa l’integrazione stretta e il coordinamento tra risorse di calcolo e fisiche):

Sono poi trattati separatamente dalle macchine i sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità:

… e i dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»:

Infine sempre nel tomo II, Allegato B (Articolo 3, comma 3) pagina 240 sono dettagliati i software assoggettati al superammortamento del 140%, cioè “Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»“.

Attenzione: ai punti evidenziati in arancione potrebbe entrare in gioco la collaborazione con simevo !